riconoscimento di paternità

Tutte le informazioni sul riconoscimento di paternità

Come fare il riconoscimento di paternità?

Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio civile la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà. Quando invece le due persone non hanno contratto matrimonio, ciascuna di esse ha il diritto di riconoscerlo personalmente e spontaneamente. 

Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte del Tribunale a seguito di procedimento attivato da parte interessata.

Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. 

Esiste inoltre la possibilità che un bambino non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall’ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall’ordinamento vigente.

A quale età si può riconoscere un figlio?

Il genitore che vuole riconosce il figlio deve aver compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio, li autorizzi. È infatti necessario aver acquisito la capacità giuridica e la capacità di agire relativamente al compimento di tale negozio. In entrambi i casi vale a dire aver compiuto il sedicesimo anno di età. Sebbene la norma non lo dica espressamente, si ritiene necessaria anche la capacità naturale di agire, in mancanza della quale il soggetto incapace di intendere e di volere avrebbe compiuto un atto invalido annullabile.

Oltre a questo bisogna considerare anche l’età del presunto figlio in quanto:

  • se il figlio da riconoscere ha compiuto il quattordicesimo anno di età deve dare il suo assenso al riconoscimento.
  • Se il figlio da riconoscere ha meno di 14 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al riconoscimento successivo.

Chi può chiedere il test del DNA?

Il test può essere richiesto dal presunto genitore, da tutti e due o anche dal figlio maggiorenne.

Il figlio, nato da una coppia di fatto non sposata, che non è stato riconosciuto dal padre può ricorrere all’azione di accertamento giudiziale della paternità affinché il tribunale stabilisca con sentenza chi è il genitore e quindi il suo status di figlio.

Tramite un tribunale sarà possibile richiedere una procedura di accertamento della paternità naturale. In questo modo si potrebbe ottenere, dopo le dovute verifiche una dichiarazione giudiziale di paternità. Tale diritto è riservato alla madre, o al tutore legale del figlio, se questi minorenne, altrimenti sarà il figlio stesso a poter richiedere la procedura in un qualunque momento della sua esistenza. 

Cosa succede se non si riconosce un figlio?

Se un presunto padre non vuole riconoscere i propri figli e assumersi le responsabilità dovute dalla legge e si rifiutasse di interagire con i giudici e di prestarsi agli esami, la legge non potrà obbligare nessuno a sottoporsi alle analisi in tali circostanze.

Nel nostro Paese, infatti, il giudice può ordinare che sia svolto il test del DNA ai soli fini della responsabilità penale, ma non ancora al fine di accertare la paternità. Perciò il giudice può disporre il relativo test, ma l’interessato può rifiutare di prestare il proprio consenso.

Tuttavia il tribunale provvederà a raccogliere ulteriori informazioni probanti della paternità: se il padre rifiuta l’esame del DNA è già questo una prova a tutti gli effetti. La legge infatti vuole tutelare in primo luogo il figlio e il suo diritto di conoscere le proprie origini, nonché quello di ricevere la necessaria assistenza (anche di natura economica) da parte di entrambi genitori. Pertanto, anche il rifiuto del presunto genitore di sottoporsi agli esami del DNA può contribuire a formare la convinzione del giudice, se considerata unitamente ad ogni altra dichiarazione (ad esempio quella materna).

In sostanza, perciò, anche qualora non si possa procedere agli opportuni esami di laboratorio al fine di accertare la veridicità della genitorialità naturale, il tribunale potrà ugualmente giungere a dichiarare la paternità mediante la valutazione di una serie di indizi tra loro concordanti, dando così per provato il rapporto di filiazione.

Se invece il presunto padre avviasse e vincesse una causa legale di  disconoscimento della paternità, il padre avrebbe il diritto di cessare ogni rapporto con il figlio, pur nei limiti dei vari casi, come ad esempio quelli dettati dall’essere il marito della madre.

Test informativo o test legale?

La richiesta del test può essere fatta a livello informativo in anonimato o a livello legale in via ufficiale, ma solo in tale secondo caso il test potrà essere prodotto in tribunale.

Test del DNA informativo

Il padre che richiede il test all’insaputa della madre del bambino, non potrà poi utilizzarne il risultato in tribunale. Perciò, se una persona cerca solo rassicurazioni circa il fatto di essere o meno il padre naturale di un bambino, sarà sufficiente il test del DNA informativo anonimo. In tal caso verrà inviato a mezzo posta un apposito kit per il prelievo dei campioni di saliva e il referto verrà inviato per mail in pochi giorni e in totale riservatezza.

Test del DNA legale

Se invece fosse necessario un documento ufficiale per andare in tribunale, per esempio se si venga citati in giudizio per il riconoscimento e il mantenimento di un figlio, la procedura è leggermente diversa per il test del DNA legale. Il prelievo di saliva dovrà essere fatto dallo staff di laboratorio al domicilio del richiedente e alla presenza di entrambi i partecipanti al test (presunto padre e figlio), i quali saranno riconosciuti dallo staff tramite documento d’identità e gli stessi dovranno firmati tutti i documenti di rito e consenso informato del test, se il figlio fosse minorenne la firma sarà del tutore legale o chi ne esercita la patria potestà.

In questo modo, avendo riconosciuto ed accertato l’identità dei soggetti in analisi ed avendo garantito la catena di custodia dei campioni, il referto avrà validità legale e sarà utilizzabile per procedimenti civili e/o penali.

*Piccola curiosità: sebbene i costi del test del DNA informativo siano più contenuti (200€) del test del DNA legale (700€), a livello di analisi in laboratorio sono praticamente identici, l’aumento di prezzo è dovuto all’intervento dello staff di laboratorio che deve verbalizzare tutta la procedura di analisi. Per tale motivo noi di DNA Express consigliamo sempre di eseguire prima il test informativo, se poi il risultato è quello sperato procedere con quello legale, per soli motivi di risparmio economico da parte del cliente.