Il prelievo del DNA nel diritto penale
L’articolo di riferimento del codice penale è il 224-bis. Tale normativa tratta le perizie che incidono sulla libertà personale di un indagato come il prelievo di DNA da saliva o capelli.
L’articolo recita così:
“Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti”.
Spiegazione dell’articolo 224-bis
In caso di delitti non colposi, per i quali la pena è l’ergastolo o la reclusione superiore a tre anni, se per l’esecuzione di una perizia sia necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale come il prelievo di DNA da saliva o capelli, oppure altri accertamenti medici, e manchi il consenso della persona interessata, il giudice può disporre l’esecuzione coattiva, se essa risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. L’ordinanza deve contenere l’indicazione delle ragioni che la rendono assolutamente indispensabili dal punto di vista probatorio, insieme all’avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore o, comunque, da persona di fiducia.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento, la norma prevede che la perizia non potrà comunque contrastare con espressi divieti di legge, né potrà mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, e nemmeno provocare sofferenze di non lieve entità, secondo la scienza medica, salvo in ogni caso il necessario rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
Qualora la persona da sottoporre a perizia non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo, mediante l’uso dei necessari mezzi di coercizione fisica, da impiegarsi in misura proporzionata allo scopo, e comunque per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. In ogni caso, l’atto è nullo quando la persona che vi è sottoposta non è assistita dal difensore nominato.
L’omicidio stradale
Tale norma giuridica torna molto utile per i nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni stradali colpose.
Le operazioni di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di stupefacenti possono essere compiute ed autorizzate anche oralmente ( ma poi comunque confermate per iscritto) qualora vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave ed irreparabile pregiudizio per le indagini.
In questi casi è molto chiaro che vi sia una particolare urgenza, determinata dal fatto che con il passare del tempo scende il tasso alcolemico o il tasso di presenza di sostanza stupefacente nel sangue.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino ospedale al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi.
Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.
Il test del DNA legale
Sia in ambito penale sia civile la prova del DNA deve essere eseguita rispettando una determinata procedura, pena la nullità del documento prodotto con tutto quello che ne consegue per il procedimento legale per cui è richiesto.
In particolare il prelievo di DNA deve essere eseguito da personale sanitario abilitato che riconosca i soggetti partecipanti al test con un documento d’identità e solo una volta che gli stessi avranno firmato il consenso informato, volontariamente e con cognizione di causa, si potrà procedere al prelievo di saliva sugli stessi.
In caso di minore la firma ed il consenso sono a carico del tutore legale che ne esercita la patria potestà.
Se uno dei partecipanti all’esame nega il consenso al prelievo, il test del DNA è possibile solo con il consenso del giudice che dopo opportuna valutazione può obbligare il partecipante ad eseguire l’analisi.
Il test del DNA legale trova applicazione sia in ambito penale (es. casi di omicidio/stupro ecc.) che in ambito civile come ricongiungimento familiare, casi di ereditarietà o disconoscimento di paternità.
Perché il test informativo non può essere usato in tribunale?
La variante informativa del test non ha valore legale in quanto il prelievo di saliva viene eseguito senza la supervisione dell’ufficiale sanitario e quindi non è possibile accertare la catena di custodia del campione ne la sua provenienza.
A livello di pura analisi del DNA invece non vi sono differenze tra i due test in quanto l’esame mira ad analizzare gli stessi frammenti di DNA con gli stessi strumenti, garantendo quindi una precisione dei risultati maggiore del 99,99%.
Molto spesso se si interpella un avvocato per un test del DNA lo stesso consiglierà al cliente prima di eseguire il test informativo e poi se il risultato è quello atteso, procedere con quello legale per soli motivi economici in quanto il test legale ha un costo maggiore di quello informativo in quanto è richiesto l’intervento di uno specialista per tutta l’operazione di prelievo.