Quali lavoratori devono sottoporsi ai test antidroga?
Ogni azienda che ha nel proprio organico dipendenti che svolgono mansioni considerate a rischio verso terzi deve per legge effettuare almeno una volta l’anno accertamenti su questi dipendenti, finalizzati alla verifica di un eventuale stato di tossicodipendenza degli stessi.
Questi accertamenti devono essere effettuati da un medico competente, che riceverà una lista nella quale sono elencati i nomi dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio.
I riferimenti normativi sono il provvedimento del 30 ottobre 2007 e quello del 18 settembre 2008 in cui sono indicate le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
Sono queste le mansioni per le quali è previsto questo tipo di accertamento. Tra di loro si possono notare molte attività che vanno dai mulettisti, agli addetti alla produzione e vendita di esplosivi.
Sono solo ed esclusivamente queste categorie di lavoratori quelle tenute a fare questo tipo di test e non altre.
In particolare alcune attività per le quali prima era previsto solamente il test alcolimetrico ora dovranno effettuare anche l’accertamento relativo alla tossicodipendenza. Ad esempio attività nel settore dell’edilizia o delle costruzioni in quota ad altezza superiore ai 2 metri.
Le normative cambiano da regione e regione
Malgrado si attenga a quanto stabilito dall’Accordo Stato/Regioni, ogni regione ha la possibilità di definire ed applicare proprie procedure in merito alla disciplina che regolamenta la salute pubblica.
In relazione a ciò è quindi discrezione di ogni territorio regionale scegliere tra le differenti metodologie, quali siano gli accertamenti sanitari da adottare al fine di determinare l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti.
Questo vuol dire che ogni regione può stabilire, a seconda dei casi, se un soggetto dovrà fare un esame del capello, urine o sangue.
Ci possono essere dei controlli “a sorpresa”?
Gli accertamenti devono essere effettuati minimo una volta l’ anno ma in alcune aziende e per determinate mansioni possono essere ripetuti anche più volte in un anno.
È consuetudine non effettuare gli esami fin quando la persona non svolge effettivamente quelle mansioni, ma in alcuni casi possono essere richiesti anche in fase pre-assuntiva o di formazione pre-mansione considerata a rischio verso terzi.
Il nuovo regolamento prevede la possibilità per il datore di lavoro di richiedere test rapidi a sorpresa nel caso che il lavoratore si presenti in evidenti condizioni alterate da alcol o droga.
Tra i vari accertamenti previsti il Provvedimento prevede anche l’accertamento per ragionevole dubbio. Cioè in casi di sospetto il datore di lavoro può richiedere al medico competente di eseguire il test antidroga sul lavoro.
Chiaramente devono esserci indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Inoltre tali segnalazioni di ragionevole dubbio vanno fatte in via cautelativa e riservata.
Dunque potrebbe succedere che un lavoratore che ha fatto il test da poche settimane, sia richiamato nuovamente a svolgerne uno nuovo proprio per questo motivo.
Infine, anche a seguito di esito positivo, sospensione e rientro a lavoro, è previsto un ulteriore accertamento, utile a definire l’idoneità.
In cosa consistono questi controlli antidroga?
È il medico competente a convocare i lavoratori per effettuare i drug test necessari o a inviarli presso un apposito laboratorio convenzionato.
In caso di positività il lavoratore deve essere sospeso dalla mansione, spostato ad una non pericolosa, e inviato successivamente presso un Ser.D. per svolgere nuovi e più approfonditi esami di controllo.
Solo il medico competente, una volta terminato il periodo di screening, può decidere se e quando il lavoratore potrà essere reintegrato nella mansione iniziale.
Esistono diversi livelli di accertamenti. I test antidroga sul lavoro di primo livello prevedono una visita medica ed un test di screening sull’urina per individuare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.
In caso di positività il medico competente comunica al datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di temporanea inidoneità alle mansioni che comportano particolari rischi per l’incolumità e la sicurezza propria e di terzi ed invia il lavoratore al Ser.D. per ulteriori controlli.
Questo iter viene applicato anche per gli accertamenti di secondo livello. Questi consistono in una visita specialistica e in ulteriori accertamenti sull’urina e in molti casi anche su capello.
Il test del capello è infatti più preciso ed è in grado di rilevare un consumo di sostanze illecite anche a mesi di distanza dall’assunzione.
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Quali sostanze vengono analizzate? Serve analisi urine o del capello?
Le sostanze che vengono ricercate nella maggior parte delle regioni italiane sono:
- amfetamine,
- metanfetamina,
- cocaina,
- oppiacei e oppioidi,
- MDMA,
- metadone,
- cannabinoidi.
Lombardia, Campania, Bolzano e Trento possono analizzare anche la buprenorfina.
- Per quanto riguarda il campione da analizzare, la normativa di riferimento specifica che TUTTI i campioni biologici possono essere analizzati, dipende dalla regione e soprattutto dal medico preposto dall’azienda analizzarne uno nello specifico.
L’esame del capello è quello più utilizzato in questi casi, perché consente di andare a ritroso di diversi mesi per verificare che un dipendente abbia fatto uso di stupefacenti.
Verrò licenziato se risulto positivo alle droghe?
No. In caso di esito positivo al test antidroga sul lavoro infatti la legge vieta il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro.
In caso di esito positivo al test antidroga sul lavoro il medico competente deve dichiarare temporaneamente non idoneo alla mansione specifica il lavoratore e avvertire il datore di lavoro il quale sospenderà il dipendente in via cautelativa.
Tale giudizio potrà essere modificato se verrà esclusa dal Ser.D. una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Ciò vuol dire che, della situazione, dovrà essere informato il Ser.D. territorialmente competente.
Il datore di lavoro non potrà continuare ad utilizzare il lavoratore nella stessa mansione né in nessuna di quelle indicate nell’allegato 1 delle relative normative.
Nel caso in cui il lavoratore dovesse rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti, questi verrà ritenuto non idoneo dal medico e sospeso dalla mansione specifica.
Nell’arco di 10 giorni, il lavoratore può chiedere una revisione del risultato dei test tossicologici da effettuare a proprie spese presso le strutture sanitarie competenti.
Disclaimer: invitiamo il lettore a contattare l’ente di riferimento regionale per ulteriore conferma su sostanze, campione e modalità di screening antidroga, in quanto ogni regione potrebbe avere delle variazioni poiché tali normative possono cambiare da un anno all’altro.